L’assicurazione risarcisce il cliente anche se la denuncia del sinistro è fatta oltre il termine contrattuale dei cinque giorni. L’omissione della denuncia comporta la perdita dell’indennizzo ex articolo 1915 Cc solo nell’ipotesi di una condotta dolosa dell’assicurato. Lo stabilisce la sentenza 1198/16 pubblicata dal tribunale di Livorno.
Un’azienda appella la sentenza del giudice di pace di Piombino con la quale è stata respinta la domanda nei confronti di una compagnia assicuratrice, per il pagamento di una somma, dovuta come indennizzo per un sinistro stradale, in quanto cessionaria del credito di una terza persona, coinvolta nel sinistro. L’appellante afferma, che il terzo aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi e, all’esito del sinistro, denunciato il danneggiamento della propria auto. L’appellante afferma che il giudice prime cure abbia erroneamente valutato che l’assicurato sia decaduto dall’esercizio dei diritti derivanti dal contratto assicurativo avendo denunciato il sinistro solo dopo la riparazione del mezzo. Sostiene anche che il termine previsto dall’articolo 1913 Cc e articolo 8 delle condizioni generali di polizza non abbia natura perentoria e che nessuna decadenza si sia verificata non vertendosi nell’ipotesi di dolo dell’assicurato previsto dall’articolo 1915 Cc. L’appello è accolto. Il tribunale sottolinea, infatti, come l’omissione della denuncia comporta la perdita dell’indennizzo ex articolo 1915 Cc solo nell’ipotesi di una condotta dolosa dell’assicurato ovvero la riduzione dell’indennizzo nell’ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all’assicuratore. In questo caso l’assicurazione non ha provato di essere stata danneggiata dalla tardiva denuncia ex articolo 1915 comma 2, né contesta di aver ricevuto la copia della denuncia via fax.
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