Con ordinanza n 21991/2019 la Cassazione ha ridotto il risarcimento spettante al terzo trasportato nella parte posteriore del veicolo quando in conseguenza dell'urto veniva sbalzato fuori dell'autovettura perchè privo delle cinture di sicurezza: come già precisato nella sentenza di merito della Corte d'Appello le cinture di sicurezza devono essere obbligatoriamente indossate anche da chi siede nella parte posteriore del veicolo.
Il trasportato che non le indossa in violazione dell'art 172 del CDS è corresponsabile nella causazione delle lesioni a se stesso ponendo in essere una condotta colposa rilevante ex art 1227 cc e 2056 cc e pertanto legittima la riduzione del risarcimento del danno.
Il conducente invece resta estraneo alla norma e ,anche se deve garantire la circolazione in condizioni di sicurezza, la mancata adozione delle cinture per il trasporto esula dalla normale diligenza e dal controllo dei passeggeri presenti sui sedili posteriori non di semplice verifica diversamente dal trasportato sul sedile anteriore per il quale il conducente non potrà escludere la propria responsabilità nel mancato controllo.