TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO NEL SINISTRO STRADALE

Il terzo trasportato su di un veicolo a condotto da altro soggetto - veicolo vettore-, alla luce della recente disciplina introdotta dall'art. 141 del DLgs n 209/2005 , ha la possibilità di avvalersi dell'azione diretta nei confronti della Impresa di assicurazione del veicolo sul quale è condotto al momento del sinistro consentendo quindi al terzo trasportato danneggiato di individuare direttamente l'obbligato al risarcimento del danno.

La norma inoltre favorisce anche sul piano probatorio il terzo trasportato che dovrà dare solo la prova di essersi trovato sul veicolo vettore  e di non essere il alcun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti (la procedura è facoltativa e alternativa all'azione generale di risarcimento del danno  prevista dall'art . 2054 c.c. ).

Si precisa inoltre che questa norma trova applicazione ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli a motore identificati e coperti da assicurazione obbligatoria riguardando i danni alla persona e alle cose di proprietà del trasportato.

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