RESPONSABILITA' DEL COMUNE PER I DANNI CAUSATI AL CICLISTA DA BUCA STRADALE

Con ordinanza n 6034 / 2018, la Corte di Cassazione ha condannato il Comune a risarcire i danni fisici subiti dal ciclista caduto in conseguenza di una buca presente sul mano stradale: ciò ha trovato fondamento nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. "danni cagionati dalla cosa in custodia", salvo che provi il caso fortuito, mentre il danneggiato dovrà dimostrare il nesso causale tra la cosa-buca e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno presente o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Spetta dunque al danneggiato, considerando trattasi di un principio dove il criterio di imputazione della responsabilità in capo al custode prescinde dal connotato di colpa, dimostrare l'esistenza del rapporto causale della cosa e l'evento dannoso, fornendo la prova del rapporto causale e non essendo sufficiente dimostrare lo stato di pericolosità della cosa in re ipsa. Da ciò discende che, nella valutazione del giudicante, avrà rilevanza la condotta del danneggiato a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, ovvero nella adozione delle cautele in rapporto alle circostanze di fatto e quindi se il comportamento imprudente del ciclista nel dinamismo causale del danno abbia interrotto o meno il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Pertanto la condotta del danneggiato verrà valutata sia in rapporto alle circostanze di fatto sia al grado di attenzione del danneggiato, ritenendo quindi sussistente un concorso paritario di responsabilità.

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