La Cassazione in Sezioni Unite con sentenza n 8770/2018 è tornata ad occuparsi della responsabilità del medico affermando in via ormai definitiva come l'art. 590 sexies del codice penale, tenuto conto delle ultime modifiche apportate dalla legge Gelli, continua a includere la nozione di colpa lieve . Da ciò quindi deriva che l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa quando l'evento si è verificato anche per colpa lieve - negligenza e imprudenza- ; risponde altresì per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolamentato delle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico - assistenziali (come pubblicate ai sensi della legge Gelli) oppure sempre per colpa anche lieve da imperizia nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; infine risponde per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico relativo alla rilevanza dell'intervento.
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