L'orientamento più recente della Suprema Corte (Cass n 20292/12) conferma nella sostanza l'impianto risarcitorio composto da più voci , ivi compresa appunto quella del danno esistenziale, in modo da poter assicurare, alla vittima dell'illecito, il ristoro integrale del danno alla persona: la Suprema Corte asserisce che si potrà risarcire il danno morale soggettivo e il danno esistenziale ove e e se debitamente provati una volta provata la lesione di una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale e sempre purchè il giudice operi " una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione sia dell'aspetto interiore del danno -sofferenza morale- quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (danno esistenziale). Pertanto il danno interiore e l'alterazione della vita quotidiana costituiscono per il giudici di legittimità dei danni perfettamente identificabili con i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico e dal danno morale.
Ancora più chiara la sentenza n 23147 /13 con la quale la Suprema Corte ha definitivamente distinto le 3 categorie di danno risarcibili ovvero: danno biologico - lesione alla salute-, danno morale-sofferenza interiore- e danno esistenziale-dinamico relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona, tutti e 3 costituenti pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili e questa conclusione non contrasta con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 26972/08, giacchè quel principio impone si una liquidazione unitaria del danno ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.
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