Sul danno patrimoniale inteso come danno alla capacità lavorativa specifica resta obbligatorio, per chi lo reclama, darne prova specifica in corso di causa e la giurisprudenza ha più volte confermato l'impossibilità di darne una prova presuntiva salvo che per casi eccezionali.
La Cassazione ha definitivamente indicato come il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa può essere calcolato anche in modo diverso dai criteri automatici adottati dall'art 4 L. 39/77 e per questo la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il ricorso al triplo della pensione sociale con adeguamento INPS dal 1996 e ciò anche quando il danneggiato non abbia provato l'entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima di risarcimento.
Per la quantificazione dell'importo relativo al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (relativamente a soggetti con reddito) si fa riferimento al confronto tra il reddito pregresso al netto dei contributi previdenziali degli oneri fiscali e delle spese di produzione del reddito - da desumere dal CUD o denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni da cui ricavare l'andamento medio del reddito - e l'equivalente reddito successivo al fatto: la differenza risultante costituisce la base del calcolo sia per il danno permanente e sia per il temporaneo (anni di perdita).
Il valore ottenuto verà poi moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione che tiene conto dell'età del danneggiato dal fatto al momento della liquidazione così come introdotto dalla tabella del R.D. 9/10/1922 n 1043 con personalizzazione in base all'età rimessa alla discrezionale valutazione del giudice.
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