Il godimento delle ferie costituisce un diritto inviolabile Costituzionalmente garantito, in quanto consente al lavoratore di dedicarsi agli affetti familiari oltre che di riposarsi; pertanto, le ferie vanno tutelate in via aquiliana.
Accertato la dinamica del sinistro, l’assicurazione deve risarcire anche il danno da vacanza rovinata a chi è rimasto infortunato nell’incidente stradale se sussiste un nesso causale tra l'incidente e la mancata partenza: a essere risarcita è anche la mera oggettiva riduzione del pieno godimento delle ferie.
Secondo un nuovo orientamento giurisprudenziale “...le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari...” Tribunale Reggio Emilia sentenza n. 434/2016
E ciò perché le ferie rappresentano un diritto involabile per il lavoratore che nel periodo in cui non è in servizio può dedicarsi di più agli affetti familiari oltre che riposarsi: si tratta dunque di un diritto assoluto tutelato dalla Costituzione che ben può essere tutelato anche in via aquiliana.
Ma v'è di più, in quanto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa del sinistro spetta non solo all'infortunato ma anche ai familiari.
Per questo motivo anche la moglie (o altro stretto familiare), pur non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, è titolare di una posizione meritevole di tutela, “sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia”.
Per tutti questi motivi, il Tribunale valorizza il diritto al godimento della vacanza non soltanto come diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio, ma anche come diritto assoluto della persona.
Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.