Si presume ex articolo 2054 Cc la responsabilità di chi guida il veicolo, che dunque deve provare come la condotta del danneggiato abbia avuto un’efficacia causale nella produzione del sinistro. Se viene investito un pedone, la colpa di chi guidava il veicolo si presume ex articolo 2054 Cc: il fatto che il danneggiato abbia attraversato la strada fuori dalle strisce senza dar precedenza ai mezzi in transito non basta, di per sé, a escludere del tutto la colpa del conducente; il quale, invece, resta onerato di dimostrare che la condotta del pedone fu colposa e ha avuto un’efficacia causale nel determinare il sinistro, assorbente o concorrente che sia. È quanto emerge dalla sentenza 24472/14, pubblicata il 18 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione.
Il punto di partenza, spiegano gli “ermellini”, è che la colpa del conducente del veicolo che investe un pedone si presume ed è pari al 100 per cento.
Il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si para all’improvviso davanti alla traiettoria del veicolo, in modo del tutto imprevedibile; il fatto che chi attraversa la strada a piedi violi una regola di condotta non fa scattare automaticamente la sua responsabilità esclusiva ma è sufficiente a ritenere sussistente un concorso di colpa del pedone, ex articolo 1227 Cc, nella causazione del sinistro.
Pertanto il giudice del merito deve accertare in concreto la condotta del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente man mano che emergono elementi a carico del primo. Tenuto conto di quanto sopra, le strisce non “salvano” a prescindere il pedone imprevedibile !!! Lo afferma la Suprema Corte con sentenza 5540 depositata il 9 marzo 2011. D'altra parte il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne segue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.
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