Per ottenere il risarcimento dall'assicuratore, il terzo trasportato non deve fare altro che fornire la prova del danno subito. Non è necessario specificare le modalità del sinistro per individuare il responsabile. L' art.141 del nuovo codice delle assicurazioni dispone che la responsabilità della compagnia assicuratrice sussiste a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente e ciò anche secondo quanto la Cassazione afferma con la sentenza 16181/15 «In applicazione dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti».
Secondo la Cassazione, con la nuova disposizione è prevista un'azione diretta del terzo trasportato che ha subito danni in un incidente nei confronti dell’assicuratore. Scopo della norma è quello di dare al soggetto uno «strumento aggiuntivo» di tutela, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’«effettiva distribuzione» della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
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