INFORTUNISTICA STRADALE ROMA: per ottenere il risarcimento del danno subìto al terzo trasportato basta la prova del danno subito al di là della dinamica del sinistro

Per ottenere il risarcimento dall'assicuratore, il terzo trasportato non deve fare altro che fornire la prova del danno subito. Non è necessario specificare le modalità del sinistro per individuare il responsabile. L' art.141 del nuovo codice delle assicurazioni dispone che la responsabilità della compagnia assicuratrice sussiste a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente e ciò anche secondo quanto la Cassazione afferma con la sentenza 16181/15 «In applicazione dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti».

Secondo la Cassazione, con la nuova disposizione è prevista un'azione diretta del terzo trasportato che ha subito danni in un incidente nei confronti dell’assicuratore. Scopo della norma è quello di dare al soggetto uno «strumento aggiuntivo» di tutela, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’«effettiva distribuzione» della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

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