INFORTUNISTICA STRADALE ROMA: non va risarcito il danno “da riflesso” al coniuge se il ferito non ha riportato menomazioni gravi

Nell’ambito della trattazione riguardante l'infortunistica stradale, tratteremo oggi il tema del danno “da riflesso”.

In tema di risarcimento danni per infortuni stradali non va riconosciuto il risarcimento per il danno non patrimoniale al coniuge che ha prestato assistenza se la percentuale di invalidità permanente del ferito è tale da non comportare uno sconvolgimento consistente delle quotidiane abitudini di vita, «sconvolgimento che superi l’impegno comunque dovuto sulla base dell’ affectio familiaris previsto dalle norme in materia di obblighi di assistenza all’ interno della famiglia».

Non è altresì risarcibile il danno patrimoniale da decremento economico del coniuge per l’eventuale interruzione del periodo feriale e per il periodo di congedo parentale resosi necessario in mancanza di prova certa sulla effettiva ricollegabilità eziologica ed esclusiva alle lesioni riportate dal congiunto nel sinistro. Insufficiente a giustificare un risarcimento in tal senso è anche la produzione delle buste paga: essa non vale a istituire una correlazione causale certa ed in equivoca tra la diminuzione reddituale del coniuge che ha prestato assistenza e la malattia di quello coinvolto nel sinistro provocata dalle lesioni riportate nello scontro. Con sentenza 92/2016 emessa dal Tribunale di Roma, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento presentata dalla moglie dell’automobilista, responsabile al 25 per cento dell’incidente. Non basta che la moglie abbia dovuto quindi affrontare disagi e alterazioni del proprio modus vivendi temporanei e transeunti se non si è verificato un «travolgente impatto nelle molteplici sfere dell’esistenza della persona e tali da non assumere valenza di interesse giuridicamente tutelato».

Il foro capitolino ha deciso di aderire all’ orientamento di legittimità che «in tema di danno da lesioni del congiunto riconosce il risarcimento solo nei casi di macro lesioni (intese secondo l’insegnamento della scienza medico legale come quelle menomazioni, indicativamente individuate in menomazioni dell’integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60 per cento) che per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono “di riflesso” per la grave menomazione fisica-psichica del proprio caro incidendo in maniera rilevantemente consistente e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine».

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