L'Amministrazione che gestisce la strada è stata condannata in cassazione applicando l'art 2051 del codice civile a risarcire il danno procurato a veicolo che usciva di strada in corrispondenza di un ponte, in assenza delle barriere di protezione o comunque in presenza di barriere non adeguate nel punto a proteggere i veicoli. In questo caso infatti l'assenza o inadeguatezza delle barriere di protezione , a prescindere dalla intrinseca pericolosità che dovrebbe indurre l'utente ad una maggiore prudenza alla guida, non configura un ipotesi di caso fortuito (esistenza di un fattore esterno che esclude la responsabilità dell'amministrazione) e quindi non viene interrotto il nesso causale tra il pericolo insito nella cosa e la condotta colposa dell'utente.
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