Con questa ultima sentenza della Cassazione Civile n 25843/20 è stato confermato il principio, analogo anche in altre sentenze precedenti, dove si precisa che l'uso scorretto del casco non si può dedurre dalla ferita riportata dalla vittima e dallo sfilamento al momento dell'incidente , ai fini della determinazione del concorso di colpa nell'evento infortunistico.
IL giudice nel redigere la sentenza pertanto dovrà prendere in considerazione ulteriori circostanze pacificamente acquisite agli atti e non può essere dedotta l'applicazione della colpa dalla sola verifica della testimonianza za del mancato allaccio del casco. Da ciò discende che ai genitori dell'infortunato andranno risarciti del danno patrimoniale nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita purchè tali pregiudizi rivestano caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione.