Da una recente sentenza della Cassazione depositata a febbraio 2021 n 5258/21 il risarcimento del danno non è limitato alla sola famiglia "nucleare" ma in conseguenza della morte di un nonno al nipote spetta il risarcimento laddove sia fornita la prova di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il de cuius.
Il presupposto del risarcimento ex art 2059 cc è appunto costituito da rapporti di affetto e di relazione intensa tra il nonno e il nipote, anche se non abitavano insieme: elemento probatorio verrà fornito sia con la frequentazione anche nei week-end prendendosi cura del de cuius oltrechè partecipazione a riunioni familiari o contatti telefonici frequenti.
Spetta dunque al giudice del merito valutare gli elementi probatori che dovranno essere forniti per accertamento dell'an e del quantum risarcibile si fini del danno "non patrimoniale" (morale).